Superbonus 110%

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Superbonus 110%: potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.

“Superbonus” si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”. In particolare, il potenziamento è avvenuto attraverso l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all’Ecobonus, il potenziamento al 110% opera per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022). I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:
– i condomini;
– le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
– gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus);
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; – terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale);
– associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Quali sono i fabbricati agevolati?
I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
– parti comuni di edificio;
– singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni;
– edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici). Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Quali interventi di risparmio energetico sono agevolati al 110%? Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico che normalmente accedono all’Ecobonus, la detrazione potenziata al 110% spetta per gli interventi:
a) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa: fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera»); fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità; fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari; b) sulle parti comuni di edifici per: – la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari; – allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria…………

……… Per ulteriori informazioni Contattaci allo 0835/1883017.

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